NATURA ED EFFICACIA DELL’ASSEGNAZIONE
Il Consorzio ha per oggetto l’assunzione, in nome proprio e per conto delle
imprese socie consorziate, di lavori banditi da persone fisiche, amministrazioni
statali, parastatali, persone giuridiche pubbliche e private, enti pubblici e privati
assegnandoli per l’esecuzione alla/e impresa/e socia/e designata/e alle stesse
condizioni contrattuali alle quali sono stati acquisiti dalla committenza trattenendo
il contributo consortile.
L’assegnazione ha per oggetto le opere e prestazioni disciplinate dal
contratto assunto dal Consorzio ed ha con quello un rapporto di stretta
dipendenza. Essa, pertanto, deve essere interpretata e, ove necessario, integrata in
relazione a quanto stabilito nel contratto stesso e dalle norme e/o dai documenti in
questo recepiti.
L’impresa socia esecutrice, all’atto dell’assegnazione, a norma di Statuto
nonché del presente regolamento, regolarmente approvato dall’assemblea dei Soci
del Consorzio, assume, oltre alla responsabilità economica del contratto, ogni
obbligo, onere e responsabilità per l’esecuzione dei lavori, conformemente alla
disciplina contrattuale intervenuta con la Committenza nonché ogni responsabilità
per danni nei confronti della committenza o di terzi, a norma di legge,
manlevandone espressamente il consorzio.
In particolare pertanto:
Art. 1 - Oggetto
L’impresa assegnataria, in forza del vincolo nascente dall'adesione della stessa al
CAEC, accetta e si impegna ad eseguire i lavori affidati a sua esclusiva cura e
spese approntando le maestranze ed ogni mezzo necessario per l'esecuzione degli
stessi, assumendo in proprio ed esclusivamente ogni rischio, essendo ad essa
trasferiti gli oneri, gli obblighi e i diritti derivanti dal contratto di appalto
sottoscritto dal CAEC.
Art. 2 – Disciplina del rapporto
L’impresa consorziata di sua volontà o per tramite segnalazione dell’ufficio gare
del CAEC manifesta il proprio interesse ad essere indicata nella gara a cui
partecipa il Consorzio ed una volta inviati i documenti necessari per il
completamento dell’offerta si assume ogni e qualsiasi responsabilità solidalmente
con il Consorzio. Ad appalto aggiudicato, nel caso di rifiuto dell’affidamento, il
C.d.A. del CAEC, non solo gli addebiterà tutti i costi, spese e danni sostenuti,
REGOLAMENTO(rev2 del 31/05/2008) approvato dall’Assemblea dei Soci Pagina 2 di 15
potrà inoltre procedere all’esclusione dalla compagine consortile trattenendosi le
relative quote versate consistenti nel capitale sociale.
L’impresa assegnataria, quindi, con la partecipazione alla gara d'appalto è
consapevole di ben conoscere la natura dell’appalto, i patti, gli obblighi e le
condizioni sia tecniche che amministrative inerente all'esecuzione dell'opera e
contenuti negli elaborati di progetto, ancorché non allegati, ed accetta tutte le
prescrizioni dello stesso, nonché quelle contenute nel Capitolato Speciale di
Appalto e/o del Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed eventuali disciplinari allegati al
progetto, nonché quelle previste nella legislazione vigente in materia; tutti
documenti del cui contenuto l’impresa assegnataria si dichiara pienamente edotta,
dichiarando di averne il possesso senza poterne, quindi, addurne ignoranza.
L’impresa assegnataria si impegna, altresì, ad eseguire l'opera alle condizioni
economiche e nei tempi previsti, definiti in sede di aggiudicazione, dichiarando di
avere giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi.
Art. 3 – Sistema Qualità
All’atto dell’affidamento dei lavori l’impresa assegnataria dichiara il possesso o
meno della certificazione ai sensi della Norma UNI EN ISO 9000: 2000. Nel caso
in cui Essa risulti già certificata dovrà esibire una copia delle procedure e della
modulistica che utilizza per la gestione del cantiere al fine di consentire la verifica
che tali documenti possono ritenersi conformi ai criteri previsti nel S.Q. del
CAEC. Contrariamente o nel caso che Essa non sia certificata, riceverà tutte le
procedure e la relativa modulistica previste dal Sistema Qualità Aziendale del
CAEC inerenti la gestione dei cantiere, a cui dovrà riferirsi scrupolosamente nella
conduzione di tutte le fasi operative impegnandosi a rispettarle, adottarle e
mantenerle per tutta la durata del rapporto.
Art. 4 – Presa visione dei luoghi
L’impresa assegnataria con la partecipazione alla gara d'appalto dichiara, altresì,
di aver già preso visione dei luoghi ove dovranno eseguirsi i lavori e di aver preso
conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali e di possedere le
attrezzature ed i mezzi finanziari necessari per la esecuzione delle opere.
Art. 5 – Rapporti con la Committenza
Il titolare dell’appalto rimane il CAEC e, quindi, i rapporti con la Stazione
Appaltante, in virtù del vincolo contrattuale, sono di esclusiva pertinenza dello
REGOLAMENTO(rev2 del 31/05/2008) approvato dall’Assemblea dei Soci Pagina 3 di 15
stesso. L’impresa assegnataria dovrà, quindi, senza mai entrare nel merito del
rapporto contrattuale, limitarsi esclusivamente ad intrattenere i rapporti di cantiere
al fine di recepirne scrupolosamente le eventuali disposizioni, non sussistendo
alcun vincolo diretto fra la stessa ed il Committente.
Pertanto, ogni segnalazione e/o richiesta da parte dell’impresa assegnataria dovrà
essere inoltrata al CAEC, il quale, dopo attenta valutazione, provvede ad
intervenire con la Committenza.
Art. 5 – Piano della Qualità
Con l’accettazione dell’affidamento dei lavori l’impresa assegnataria si impegna a
rispettare il Piano della Qualità, che la stessa redigerà nella revisione “0”, che
dopo essere stato verificato ed approvato dal CAEC configurerà le modalità di
programmazione, pianificazione ed organizzazione del cantiere.
L’impresa assegnataria si obbliga a provvedere alla redazione delle revisioni
successive del Piano della Qualità, nel caso in cui intervenissero delle variazioni,
che a sua volta, dovrà essere verificato ed approvato dal CAEC.
Art. 6 – Termini di esecuzione
Il CAEC, ricevuta la convocazione da parte del Direttore dei Lavori ne dà
tempestiva comunicazione all’impresa assegnataria, la quale provvede, entro il
giorno precedente a quello fissato per la consegna, a formalizzare la denuncia del
cantiere per l’apertura delle posizioni assicurative e contributive. La stessa, nel
giorno fissato per la consegna parteciperà, assieme al CAEC, alle operazioni
necessarie per la sottoscrizione dell’apposito verbale di consegna dei lavori e,
conseguentemente, sarà obbligata ad intraprendere i lavori nel termine perentorio
di giorni due dalla data del predetto verbale.
L’impresa assegnataria dovrà consegnare al CAEC, nel momento stesso dell'inizio
dei lavori, una copia delle chiavi che permettono l'accesso al cantiere per
consentire ai dirigenti ed ai tecnici del CAEC di accedere in qualunque momento
all'interno dello stesso.
L’impresa assegnataria si obbliga a completare l’opera nei termini
contrattualmente previsti dal contratto d’appalto nonché degli allegati e secondo il
programma lavori dalla stessa redatto e allegato al Piano della Qualità, eseguendo
le opere conformemente agli elaborati e/o disegni esecutivi forniti, attenendosi
alle disposizioni del Direttore dei Lavori e dell’Ufficio Tecnico del CAEC e,
comunque, a perfetta regola d'arte e secondo le istruzioni operative indicate nel
REGOLAMENTO(rev2 del 31/05/2008) approvato dall’Assemblea dei Soci Pagina 4 di 15
predetto Piano della Qualità.
I lavori non potranno essere sospesi per alcun motivo salvo che per disposizione
del Direzione Lavori o del CAEC.
Nel caso in cui i lavori si protraggano oltre i tempi contrattualmente previsti per
inadempienza imputabile all’impresa assegnataria comportando, quindi,
l’applicazione della penale prevista dal contratto d’appalto e dai relativi allegati il
CAEC applicherà la propria percentuale consortile di cui al successivo art. 18
sull’importo complessivo dei lavori scaturente dallo stato finale al lordo della
penale stessa.
Art. 7 – Personale
Per l’esecuzione dei lavori, l’impresa assegnataria nominerà un Direttore Tecnico
di Cantiere, un Responsabile per il rispetto delle misure di sicurezza ed un
Responsabile di Cantiere. Dette figure dovranno essere in possesso dei requisiti
tecnici e morali per lo svolgimento delle proprie mansioni, dovranno garantire la
necessaria presenza in cantiere in relazione alle necessità scaturenti dallo
svolgimento dell’incarico affidato. Gli stessi potranno, indifferentemente, essere
legati all’impresa assegnataria da rapporto di lavoro subordinato o da rapporto di
lavoro autonomo.
Nel caso si rendesse necessario affidare l’incarico della redazione di perizie
geologiche, di calcoli strutturali o di altri elaborati richiesti dal CAEC, l’impresa
assegnataria, prima di procedere all’affidamento, dovrà comunicare il nominativo
del professionista prescelto e, in ipotesi di mancato gradimento, dovrà sottoporre
al CAEC medesimo altro nominativo.
Nell’eventualità che l’impresa assegnataria non provveda ad affidare i suddetti
incarichi o a nominare le figure responsabili di cantiere, il CAEC procederà
d’ufficio a conferire gli incarichi necessari a professionisti di suo gradimento, il
cui onorario resterà, comunque, ad esclusivo carico dell’impresa assegnataria.
Tutte le maestranze utilizzate per lo svolgimento dei lavori dovranno essere in
regola con le vigenti disposizioni di legge sul collocamento obbligatorio e tutti i
rapporti di lavoro dovranno svolgersi nel rispetto della normativa previdenziale
assicurativa ed antinfortunistica, dotando i lavoratori di tutti i mezzi individuali di
protezione idonei in relazione alle mansioni da svolgere.
Art. 8 – Oneri del Direttore di Cantiere
Il Direttore di Cantiere, nominato dall’impresa assegnataria, dovrà far rispettare il
REGOLAMENTO(rev2 del 31/05/2008) approvato dall’Assemblea dei Soci Pagina 5 di 15
Piano della Qualità approvato. Avrà il compito, oltre a quanto previsto nelle
procedure, di produrre e trasmettere al CAEC, in ipotesi di rallentamento delle
fasi lavorative e/o di mancato rispetto del suddetto programma, idonea relazione
sulle cause che non consentano il previsto andamento dei lavori e le azioni
correttive da promuovere per recuperare l’eventuale ritardo accumulato.
Il Direttore di Cantiere potrà assumere anche il ruolo di Responsabile della
Sicurezza nell’ipotesi in cui sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge per lo
svolgimento di tale incarico.
Nel caso in cui il Direttore di Cantiere nominato, durante il corso dei lavori,
decida di dimettersi dall’incarico, l’impresa assegnataria si obbliga a comunicare
dette dimissioni al CAEC ed a provvedere, entro il termine di dieci giorni, a
nominare un Direttore di Cantiere in sostituzione del dimissionario. Trascorso
infruttuosamente tale termine il CAEC ha la facoltà di nominare direttamente
detta figura, addebitando all’impresa assegnataria i costi delle prestazioni
professionali rese dal tecnico.
Art. 9 – Oneri del Responsabile della Sicurezza
Il Responsabile della Sicurezza dovrà far rispettare il Piano Operativo della
Sicurezza (POS), predisposto dall’assegnataria nella fase preliminare
dell’affidamento e dallo stesso sottoscritto e trasmesso dall’assegnataria al CAEC.
Il nominato Responsabile della Sicurezza sarà, conformemente a quanto stabilito
dalla vigente normativa, direttamente responsabile del rispetto della normativa per
la prevenzione degli infortuni e di quanto altro di sua competenza. Nessuna
responsabilità al riguardo potrà essere posta a carico dei tecnici del Consorzio che
eventualmente dovessero prestare, secondo quanto previsto dallo statuto del
CAEC, la propria assistenza all’impresa assegnataria, restando, in ogni caso,
estranei all'organizzazione del cantiere.
Nel caso di dimissioni dello stesso, durante il corso dei lavori, varrà quanto
previsto dal precedente art. 8 per il Direttore Tecnico di cantiere.
Art. 10 – Subappalto
L’impresa assegnataria, se non espressamente autorizzate dal CAEC, non potrà in
nessun caso cedere o comunque affidare, neanche a cottimo, a terzi l’esecuzione,
seppure parziale, di opere principali o complementari dell'appalto.
In ipotesi di autorizzazione del CAEC all’affidamento di una parte dei lavori in
subappalto, l’impresa assegnataria si obbliga –a pena di revoca della concessa
REGOLAMENTO(rev2 del 31/05/2008) approvato dall’Assemblea dei Soci Pagina 6 di 15
autorizzazione– a sottoscrivere con il sub-appaltatore un contratto secondo lo
schema che potrà essere fornito dallo stesso CAEC.
L’impresa assegnataria si impegna, inoltre, a trasmettere al CAEC la denuncia di
nuovo lavoro e, mensilmente, oltre alla copia dei versamenti contributivi effettuati
dal subappaltatore relativamente alle posizioni INPS, INAIL e CASSA EDILE
(ove prevista), anche copia del DURC relativamente al SAL emesso, nonché per
ogni singolo SAL, dettagliata contabilità relativa al rapporto con il subappaltatore
dallo stesso controfirmata.
Relativamente ai pagamenti in favore del subappaltatore si richiama la determina
n. 7 del 28.04.04 dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici che ha chiarito
definitivamente l’obbligo di trasmettere alle Stazioni Appaltanti le fatture
quietanzate da parte del subappaltatore. Conseguentemente l’impresa assegnataria
è obbligata a trasmettere al CAEC copia delle fatture quietanzate che verranno di
fatto inviate da quest’ultimo alla Stazione Appaltante.
Ad ultimazione dei lavori di subappalto –il cui valore non potrà in ogni caso
superare l’importo autorizzato– il CAEC, prima di procedere al pagamento
dell’ultima rata dei lavori oggetto del subappalto in favore dell’impresa
assegnataria, dovrà ricevere da quest’ultima copia del DURC del subappaltatore,
con l’indicazione dell’incidenza che su tali lavori avrà avuto la mano d’opera.
A seguito del verificarsi della superiore condizione, l’impresa assegnataria dovrà
corrispondere al subappaltatore quanto allo stesso dovuto a titolo di ultima rata dei
lavori, richiedendo allo stesso la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria,
che dovrà essere inviata in copia al CAEC.
Art. 11 – Prevenzione degli infortuni
L’impresa assegnataria si impegna a rispettare integralmente le vigenti
disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché le
disposizioni che regolano il rapporto di lavoro subordinato nei rapporti con le
maestranze che saranno impiegate per la realizzazione delle opere. Il CAEC sarà,
pertanto, tenuto indenne e sollevato da ogni responsabilità civile e/o penale per
ogni conseguenza dannosa che dovesse verificarsi a carico di lavoratori e/o di
terzi a causa del mancato rispetto delle norme suddette, in quanto l'organizzazione
del cantiere delle maestranze e dei mezzi d'opera, anche per quanto riguarda il
rapporto di cui all'art.22 della legge n° 646/1982 e successive modifiche ed
integrazioni, resta ad esclusivo carico dell’impresa assegnataria.
REGOLAMENTO(rev2 del 31/05/2008) approvato dall’Assemblea dei Soci Pagina 7 di 15
Art. 12 – Lavori non previsti
L’impresa assegnataria non dovrà procedere in nessun caso alla realizzazione di
opere non previste in progetto, salvo che l’esecuzione delle stesse non sia richiesta
in un ordine di servizio scritto dalla Direzione dei Lavori, controfirmato per
accettazione anche dal CAEC.
Conseguentemente, l’impresa assegnataria, nel caso in cui provveda ad eseguire
lavori extra-contratto senza aver previamente ricevuto la comunicazione indicata
nel comma precedente, non potranno pretendere nulla dal CAEC a titolo di
corrispettivo per tali lavori.
Art. 13 – Comunicazioni dell’impresa assegnataria
L’impresa assegnataria si obbliga a comunicare tempestivamente al CAEC:
a) l'insorgere di inconvenienti e difficoltà di ogni genere che impediscano od
ostacolino la regolare esecuzione dei lavori;
b) le eventuali cause di ritardo nell'inizio o nell'ultimazione dei lavori ed i relativi
piani di recupero del ritardo accumulato;
c) eventuali rilievi e/o addebiti mossi dalla Direzione dei Lavori;
d) eventuali accertamenti da parte dell'Ispettorato del Lavoro o di altri organi
competenti in relazione all'attività di cantiere;
e) il verificarsi di infortuni all'interno del cantiere;
f) la notifica di atti giudiziali e/o stragiudiziali o la necessità di agire e/o resistere
in giudizio. In tal caso l’impresa assegnataria potrà rivolgersi ad un legale di
propria fiducia, a sua esclusiva cure e spese, ma dovrà in ogni caso comunicare
al CAEC ogni propria determinazione, fornendo allo stesso tutta la necessaria
documentazione, onde permettere al CAEC di seguire la controversia tramite il
proprio ufficio legale.
Art- 14 – Polizza fidejussoria
Per quanto riguarda la cauzione definitiva, l’impresa assegnataria con
l’affidamento dei lavori è obbligata a prestare idonea garanzia per la regolare
esecuzione dei lavori producendo una cauzione che sarà di pari importo di quella
rilasciata dal CAEC al Committente.
La predetta cauzione potrà essere costituita tramite fidejussione bancaria o
assicurativa (ramo cauzioni) o rilasciata da altri istituti autorizzati ai sensi di legge
e regolarmente iscritti al relativo albo all’art. 107 o, in alternativa, con versamento
in contanti.
REGOLAMENTO(rev2 del 31/05/2008) approvato dall’Assemblea dei Soci Pagina 8 di 15
Art. 15 – Registrazione della Qualità
Tutti i documenti di registrazione della qualità dovranno essere conservati in
cantiere ed archiviati secondo le indicazioni descritte nelle procedure di
riferimento. Gli stessi dovranno essere consegnati in copia prima della
liquidazione di ogni rata di acconto relativamente al periodo indicato nello stato di
avanzamento dei lavori.
L’impresa assegnataria si obbliga a rendere disponibili tutte le figure responsabili
del cantiere e tutti i documenti di registrazione della qualità in occasione delle
visite ispettive sia interne, da parte del CAEC, che esterne. Nel caso di riscontro
di non conformità, l’impresa assegnataria si obbliga ad attivare le azioni correttive
necessarie entro il periodo prefissato dimostrandone la dovuta evidenza.
Nell’ipotesi di riscontro di non conformità tale da richiedere per la verifica delle
azioni correttive una ulteriore visita ispettiva, i costi derivanti per l’espletamento
della stessa saranno addebitati all’impresa assegnataria.
Art. 16 – Modalità di pagamento e saldo
I corrispettivi dell’appalto matureranno con la sottoscrizione degli stati di
avanzamento lavori redatti dalla D.L. e saranno liquidati successivamente
all’effettivo incasso delle somme da parte del CAEC.
Resta inteso che la sottoscrizione da parte del CAEC dei SAL è da ritenersi quale
tacito assenso alle partite contabilizzate e, pertanto, ogni eventuale contestazione
o incongruenza che venisse riscontrata negli atti contabili deve essere segnalata
dall’impresa assegnataria ancor prima che lo stesso SAL venga sottoscritto.
In ipotesi di riscontrate incongruenze, l’impresa assegnataria comunicherà la
necessità di sottoscrivere gli atti di rito con riserva, impegnandosi entro il termine
di giorni sette a trasmettere al CAEC le deduzione relative alle riserve. Il CAEC,
dopo attenta valutazione, provvede in collaborazione dell’impresa assegnataria
alla riformulazione e trascrizione negli atti dovuti delle riserve.
L’impresa assegnataria si accolla il rischio e le responsabilità inerenti i mancati
e/o ritardati pagamenti da parte della Stazione Appaltante, anche nel caso in cui il
pagamento venga effettuato a mezzo di titoli di credito e relativi rinnovi in quanto
concordati preventivamente con l’impresa assegnataria stessa, assumendo in ogni
caso nei confronti del Consorzio nonché della Stazione Appaltante, la totale
responsabilità di dare l’opera ultimata tempestivamente e a regola d’arte.
Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto sarà
REGOLAMENTO(rev2 del 31/05/2008) approvato dall’Assemblea dei Soci Pagina 9 di 15
corrisposto dal CAEC all’impresa assegnataria, previa presentazione di regolare
fattura, entro dieci giorni dall’avvenuto pagamento da parte della Stazione
Appaltante e, comunque, previa verifica della regolarità degli adempimenti
contributivi e assicurativi a carico dell’impresa assegnataria e degli eventuali subappaltatori
e, comunque, previa presentazione del DURC e delle copie delle buste
paga, debitamente sottoscritte, dai lavoratori sia dell'impresa affidataria che da
eventuali subappaltatori.
Altresì, la rata di saldo, in conformità all’art. 205, comma 2 del D.P.R. 554/99,
sarà corrisposta previa richiesta scritta da parte dell’impresa assegnataria
corredata dalla necessaria polizza fidejussoria d’importo pari alla stessa rata di
saldo. La liquidazione della rata di saldo avverrà con le stesse modalità di cui al
paragrafo precedente.
Il costo della polizza della rata di saldo emessa dal CAEC a favore del
Committente sarà posto a carico dell’impresa assegnataria.
Art. 17 – Ritenuta in garanzia
Sugli importi corrisposti dalla Stazione Appaltante per i lavori man mano eseguiti
il CAEC opererà una trattenuta del 5,00% a titolo di garanzia per la regolare
esecuzione dei lavori già eseguiti.
L’importo complessivamente trattenuto dal CAEC per la predetta causale sarà
corrisposto all’impresa assegnataria successivamente all’emissione del certificato
di collaudo amministrativo provvisorio o, nei casi previsti, dal certificato di
regolare esecuzione, sottoscritti dagli Organi competenti, purché sia stato
comunque disposto lo svincolo delle polizze fideiussorie prestate dal CAEC a
titolo di garanzia in favore del Committente.
Tuttavia, il CAEC nel caso in cui si procede alla consegna anticipata e provvisoria
dell’intera opera realizzata alla Stazione Appaltante, verificato che quest’ultima
non abbia, nel frattempo, sollevato eccezione alcuna ed a condizione che
l’impresa assegnataria abbia già depositato tutta la documentazione necessaria ai
fini del collaudo, potrà disporre l’eventuale svincolo del 50% della predetta
trattenuta in favore dell’impresa assegnataria entro dieci giorni dalla consegna
stessa dell’opera.
Art. 18 – Spese di gestione amministrativa
Il rimborso della “percentuale consortile”, stabilita dal C.d.A., avverrà previa
trattenuta da parte del CAEC su ogni pagamento da effettuare in favore
REGOLAMENTO(rev2 del 31/05/2008) approvato dall’Assemblea dei Soci Pagina 10 di 15
dell’impresa assegnataria sull'importo netto dei lavori compreso gli oneri della
sicurezza.
In sede di ogni singolo pagamento, inoltre, il CAEC è autorizzato a trattenere la
somma relativa ad ogni pagamento effettuato per conto dell’impresa assegnataria
(spese contrattuali e di registrazione, spese relative alle trasferte effettuate dai
responsabili del CAEC, cauzioni, fideiussioni, ecc.) e ad ogni anticipazione di
somme eseguite in favore della medesima, nonché dei relativi interessi maturati.
Si precisa che il costo della cauzione definitiva prestata in favore del Committente
sarà posto a carico del CAEC, limitatamente ai tempi contrattuali inizialmente
pattuiti ed ai successivi sei mesi dovuti per l’ottenimento del collaudo
amministrativo provvisorio. Conseguentemente, nell’ipotesi in cui sia disposta
una proroga del termine di ultimazione dei lavori (una sospensione, un atto
aggiuntivo, una proroga concessa e/o un ritardo) o vi sia un ritardo per il collaudo
dell’opera superiore ai sei mesi successivi al completamento dei lavori, i costi di
tutti i premi assicurativi relativi ai successivi rinnovi contrattuali della suddetta
cauzione resteranno di esclusivo carico dell’impresa assegnataria, alla quale
saranno, quindi, addebitati dal CAEC.
La cauzione definitiva potrà essere ridotta, ove previsto nell’appalto, in base alla
normativa vigente, previa presentazione da parte dell’impresa assegnataria degli
atti contabili in originali (SAL) e/o copia resa conforme dal Committente.
Pertanto, nell’ipotesi di mancata presentazione dei sopra citati documenti da parte
dell’impresa assegnataria, se il CAEC non potesse ottenere la riduzione della
cauzione, il maggior costo del premio sostenuto sarà posto a carico
dell’assegnataria stessa, anche se si verifica durante il periodo dei tempi
contrattuali inizialmente pattuiti.
Art. 19 – Interessi su somme anticipate
Sulle somme che saranno eventualmente anticipate dal CAEC in favore
dell’impresa assegnataria, matureranno interessi convenzionali pari al tasso di
interesse applicato dall'Istituto di credito Banca Intesa-Sanpaolo sulle scoperture
di conto corrente nei confronti del CAEC, aumentato di un punto percentuale.
Art. 20 – Lavori di ripristino
Nell'eventualità in cui, successivamente alla emissione del certificato di regolare
esecuzione delle opere realizzate dall’impresa assegnataria, si rendano necessarie
opere di ripristino dovute a cattiva esecuzione e/o difetti, la stessa assegnataria, a
REGOLAMENTO(rev2 del 31/05/2008) approvato dall’Assemblea dei Soci Pagina 11 di 15
seguito della richiesta del CAEC, dovrà provvedere ad eseguire tali interventi a
proprie esclusive cure e spese al fine di eliminare i vizi riscontrati nei termini
perentori che saranno indicati dal CAEC.
Nel caso di inadempimento da parte dell’impresa assegnataria, il CAEC
provvederà a far eseguire i lavori ad altra impresa addebitandone il costo
all’impresa assegnataria unitamente ad una penale che viene convenuta nella
misura del 10% sull'importo globale dei lavori che si renderanno necessari.
Le parti espressamente convengono che il CAEC potrà fare ricorso alla soluzione
indicata nel precedente comma, penale compresa, anche nell’ipotesi in cui non
ritenga – a suo insindacabile giudizio – l’impresa assegnataria in grado di eseguire
i suddetti lavori di ripristino.
Art. 21 – Consegna dei Certificati
Al termine di ogni fase lavorativa che preveda il rilascio di documentazione, di
dichiarazioni o di certificazioni –quali ad esempio i certificati di cui alla legge n.
46/90, certificati relativi ai materiali utilizzati o dichiarazioni della corretta posa,
etc.– l’impresa assegnataria dovrà consegnare al CAEC quanto necessario entro il
termine essenziale di dieci giorni dal completamento della singola fase.
Nel caso in cui l’impresa assegnataria non adempie a tale obbligo, il CAEC potrà
sospendere a tempo indeterminato ogni pagamento nei confronti della stessa, oltre
che disporre in danno la revoca dei lavori.
Art. 22 – Revoca dell’assegnazione
L’impresa assegnataria riconosce al Consiglio di Amministrazione del CAEC la
facoltà di revocare con delibera motivata l’assegnazione dei lavori sia per
l'inosservanza da parte della stessa anche di uno soltanto degli obblighi indicati
negli artt. 5-6-7-10-11-13-15, di quelli già previsti nello statuto e per il caso in cui
si verifichi uno dei fatti di seguito indicati, che saranno valutati discrezionalmente
dallo stesso C.d.A. del CAEC sulla base della gravità dell’episodio:
- abbandono del cantiere;
- mancato rispetto del piano di esecuzione dei lavori;
- accertata realizzazione di opere non a regola d'arte;
- segnalazione da parte della Direzione Lavori di inadempimenti ascrivibili
alla responsabilità dell’impresa assegnataria;
- segnalazione da parte dei fornitori dell’impresa assegnataria del mancato
pagamento da parte di quest’ultima delle forniture eseguite;
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- espropriazione presso terzi eseguita a danno dell’impresa assegnataria;
- mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza e/o delle
disposizioni dei CCNNLL applicabili ai rapporti oggetto del presente
contratto;
- mancata consegna della Certificazione – ad esempio certificati relativi ai
materiali utilizzati e certificati di cui alla Legge 46/90 – ovvero della
documentazione relativa ad ogni fase lavorativa al termine della fase stessa;
- riscontro di non conformità gravi nel rispetto della norma UNI EN ISO
9000:2000;
- in caso di procedimenti fallimentari, concorsuali e/o di amministrazione
controllata.
In tal caso l’impresa assegnataria dovrà provvedere all'immediato rilascio del
cantiere, autorizzando il CAEC ad assumere l'esclusivo possesso dello stesso
subito dopo la comunicazione della delibera di revoca e rinunziando all'esercizio
di ogni azione possessoria, poiché riconosce per tale ipotesi in capo al CAEC
l'esclusiva titolarità giuridica del cantiere stesso.
In tale eventualità e/o in caso di scioglimento anticipato bonario dell’affidamento,
l’impresa assegnataria si obbliga, altresì, a lasciare inalterata per un periodo di
giorni novanta l'organizzazione del cantiere, nonché a mantenere in cantiere per
tutta la durata dei lavori le attrezzature (ponteggi, baracche, recinzioni, ecc.),
consentendo così al CAEC di usufruire delle stesse e rinunciando ad ogni
compenso per l'utilizzo.
A seguito della revoca e/o di scioglimento bonario il CAEC provvederà ad
assegnare i lavori ad altra impresa consorziata, sospendendo ogni pagamento in
favore della precedente assegnataria di eventuali stati di avanzamento maturati o,
in mancanza, di quanto dovuto per le opere già eseguite ed ancora non liquidati
e/o contabilizzati.
Al momento della consegna dei lavori all’impresa assegnataria subentrante verrà
redatto un verbale di consistenza elaborato da un’apposita Commissione come di
seguito composta:
- dal Direttore tecnico di cantiere (tecnico di parte dell'assegnataria
uscente);
- dal Direttore tecnico di cantiere (tecnico di parte dell'assegnataria
subentrante);
REGOLAMENTO(rev2 del 31/05/2008) approvato dall’Assemblea dei Soci Pagina 13 di 15
- da un tecnico dipendente del Consorzio (tecnico di parte del CAEC);
- da un libero professionista nominato dal C.d.A. del CAEC.
Il libero professionista sarà il Coordinatore della Commissione e provvederà a
convocare con telegramma, oltre agli altri componenti della Commissione, tutte le
parti interessate al fine di effettuare il sopralluogo utile alla redazione del verbale
sulla consistenza dei lavori ed il rilievo dello stato reale del cantiere e delle
giacenze, nonché la verifica di eventuali ritardi allo stato riscontrati rispetto i
termini contrattuali. L'assenza di uno dei tecnici di parte non impedirà lo
svolgimento delle operazioni ed il giudizio emerso sarà comunque insindacabile.
L’importo delle spettanze per l’impresa assegnataria uscente sarà determinato
dalle risultanze del verbale di consistenza e la relativa liquidazione sarà effettuata
solo dopo aver ottenuto il collaudo amministrativo dell'opera.
In tal caso il CAEC provvederà unicamente al pagamento dei costi del materiale e
della manodopera impiegata, senza riconoscimento dell'utile d'impresa, detraendo
le eventuali penali e/o danni subiti.
Le spese sostenute per l’espletamento dei sopralluoghi necessari e per la
redazione del verbale di consistenza saranno a totale carico dell’impresa
assegnataria uscente
Art. 23 – Revoca delle ulteriori assegnazioni
Nel caso in cui al momento dell'eventuale delibera di revoca prevista all'art.22,
l’impresa risultasse assegnataria di altri lavori assunti dal CAEC, il Consiglio di
Amministrazione del CAEC, valutata discrezionalmente la situazione creatasi,
potrà procedere contestualmente alla revoca anche delle altre assegnazioni.
Art. 24 – Compensazione
L’impresa assegnataria, nel caso in cui dovesse maturare – a qualunque titolo – un
debito nei confronti del CAEC, autorizza espressamente il CAEC a trattenere tale
importo dalle somme alla stessa spettanti in riferimento ai lavori affidati.
Art. 25 – Rivalsa
L’impresa assegnataria si impegna, in ogni caso, a rivalsare il CAEC per ogni
somma che lo stesso fosse costretto a pagare nei confronti di terzi per vizi
manifestatisi successivamente al collaudo dell'opera di cui l'appaltatore possa
essere chiamato a rispondere secondo le norme del codice civile.
Art. 26 – Nomina difensore di parte
Qualora si verificassero le condizioni per opporre ricorso dinanzi al TAR e/o
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eventuali appelli, relativamente alla procedura di aggiudicazione, l'impresa
consorziata indicata in sede di gara può nominare un proprio difensore di fiducia
al quale il CAEC darà mandato.
Tale facoltà è ammissibile anche nei casi in cui si verificassero degli eventuali
contenziosi nel corso dei lavori con la Committenza sia pubblica che privata.
In mancanza di tale nomina o di comune accordo con l'impresa consorziata
interessata, il CAEC provvederà a nominare un difensore di parte di suo
gradimento.
Le spese legali ed accessorie, comunque ed in ogni caso, rimarranno a carico
dell'impresa consorziata interessata.
Art. 27 – Foro competente
Ogni eventuale controversia relativa all'assegnazione dei lavori sarà di esclusiva
competenza del Foro di Ragusa.
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