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STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE –DURATA
ART. 1
E' costituito, con sede in Comiso, tra gli artigiani edili ed affini un
Consorzio nella forma di società cooperativa denominato "C.A.E.C. Consorzio
Artigiano Edile Comiso Società Cooperativa".
Il Consorzio potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici
anche altrove.
Al Consorzio si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni
previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non
previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni
sulle società per azioni.
Esso aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi
provinciali, regionali e di settore.
ART. 2
La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere
prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, convocata nei modi e
nei termini previsti al successivo art. 25.
TITOLO II
SCOPO - OGGETTO
ART. 3
Lo scopo mutualistico che il Consorzio intende perseguire e quello di ottenere
tramite la realizzazione di attività consortili il miglioramento delle capacità
produttive e del potere contrattuale delle imprese associate, in relazione
all'assunzione del lavoro, al ricorso al credito, alla utilizzazione dei
benefici del progresso tecnologico, al reperimento delle materie prime e delle
fonti energetiche.
Il Consorzio è retto e disciplinato dai principi della mutualità senza fini di
speculazione privata.
Il Consorzio deve essere retto e disciplinato dai principi della mutualità
prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c.
La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di
scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice
civile.
Il Consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.
Il Consorzio si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento
cooperativo unitario italiano.
Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle
elencate nel presente statuto, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte
le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e
finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e
comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra
l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:
a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese,
specie se svolgono attività affini e comunque accessorie all'attività sociale;
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b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e
fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed
agevolare gli scambi, il credito e gli approvvigionamenti;
c) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia
sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci
cooperatori, agli enti cui il Consorzio aderisce nonché a favore di altre
cooperative;
d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci cooperatori,
istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la
raccolta di prestiti limitata ai soli soci cooperatori, ed effettuata
esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.
E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico
sotto ogni forma.
ART. 4
Il Consorzio svolge un'attività di servizio a favore delle imprese consorziate,
regolarmente iscritte ai rispettivi albi.
A tal fine si prefigge l'iscrizione nell'apposita sezione separata dell'Albo
delle Imprese Artigiane.
ART. 5
Il Consorzio ha per oggetto e provvede fra le altre cose:
1) all'assunzione dei lavori da assegnare per l'esecuzione alle imprese
consorziate;
2) alla costituzione di uffici tecnici al servizio delle imprese consorziate,
per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata, per
progettazioni, per l'acquisizione di lavori, per ricerche di mercato;
3) a promuovere ed agevolare la realizzazione degli scopi sociali soprattutto
per l'acquisizione di lavori anche mediante la partecipazione ad appalti
pubblici e privati da affidare esclusivamente in esecuzione alle imprese
consorziate, sulla base di criteri diretti a garantire un'equa distribuzione dei
lavori;
4) alla realizzazione di iniziative e impianti, nell'interesse delle imprese
consorziate, per la produzione di semi-lavorativi, per l'esecuzione di fasi e
cicli intermedi di lavorazione e per la utilizzazione comune di macchinari e
attrezzature;
5) ad effettuare investimenti immobiliari, operazioni di "project financing" ed
attività di "global service", per affidarne la realizzazione ai soci;
6) all'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese
consorziate;
7) a partecipare agli appalti banditi dallo Stato, dagli enti locali e da enti
pubblici in generale, in relazione al raggiungimento del numero minimo dei soci
previsto dalle vigenti disposizioni;
8) alla costituzione di centri di servizi a favore delle imprese consorziate,
quali mense, luoghi di riunione, ambulatori ed ogni altra iniziativa volta a
migliorare le condizioni di lavoro degli artigiani e dei loro dipendenti nelle
aree di insediamento artigiane;
9) a realizzare corsi di formazione a favore delle imprese consorziate e dei
dipendenti delle stesse;
10) all'adozione e diffusione di marchi di qualità fra imprese associate;
11) a promuovere, in collaborazione con enti ed organismi similari, iniziative e
studi sulla industrializzazione edilizia;
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12) alla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la
ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
13) all'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo
sviluppo o all'ammodernamento aziendale.
Il Consorzio, nell'ipotesi residuale in cui non fosse possibile, per particolari
contingenze, affidare ad imprese socie l'esecuzione dei lavori, potrà eseguire
gli stessi direttamente anche al fine di rispettare gli impegni contrattualmente
assunti.
TITOLO III
SOCI COOPERATORI
ART. 6
Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al
minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci cooperatori gli artigiani e le società tra artigiani
comunque costituite, iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane, che esercitano
una attività attinente o affine all'oggetto sociale.
Possono essere altresì soci cooperatori le persone fisiche o le società di
qualsiasi tipo, titolari di imprese industriali di minori dimensioni così come
definite dal CIPI, nonché le persone fisiche o le società di qualsiasi tipo
titolari di imprese commerciali attinenti o affini all'oggetto sociale del
Consorzio.
Non potranno essere soci cooperatori, altresì, gli interdetti, gli inabilitati,
i falliti o coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio.
Oltre ai soci cooperatori possono essere ammessi soci sovventori.
ART. 7
Chi intende essere ammesso come socio cooperatore deve presentare al Consiglio
di Amministrazione domanda scritta contenente:
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
b) l'indicazione della effettiva attività esercitata;
c) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei
limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea,
oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta del
Consiglio di Amministrazione;
d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi sociali;
e) copia del certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o copia
del certificato di iscrizione all'albo della camera di commercio competente.
Per le società inoltre:
a) delibera di adesione adottata dall'organo deliberante;
b) atto costitutivo, statuto e ultimo bilancio approvato;
c) delibera di designazione del socio rappresentante in seno alla cooperativa;
d) certificato del tribunale attestante il libero e pieno possesso dei propri
diritti;
e) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o certificato di
iscrizione alla camera di commercio competente.
Il socio cooperatore deve versare il capitale sottoscritto e la tassa di
ammissione che è di misura variabile.
L'importo della tassa di ammissione, che verrà destinata ad un apposito fondo di
riserva, e stabilita annualmente dall'assemblea dei soci cooperatori.
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Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui
all'art. 6 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo
indicate, delibera sulla domanda.
L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente
verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal
Consiglio di Amministrazione.
A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della
stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione
nel libro dei soci.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione
dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli
interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di
Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla
comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la
quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in
occasione della sua prossima successiva convocazione.
Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni
delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
ART. 8
I soci cooperatori sono obbligati:
a) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi sociali;
b) a partecipare all'attività dell'impresa sociale.
ART. 9
E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre
cooperative che esplichino attività identiche o concorrenti.
TITOLO IV
RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE
ART. 10
La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, decadenza, esclusione o
per causa di morte.
ART. 11
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi
sociali;
c) che abbia trasferito la sede della propria impresa fuori della zona in cui
opera il Consorzio;
d) che abbia cessato la propria attività.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata al Consorzio. Il
Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla
ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del
presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del
recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione
al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può
proporre opposizione innanzi al Tribunale.
Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal
ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
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In riferimento ai rapporti mutualistici tra socio e Consorzio il recesso ha
effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima,
e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
ART. 12
La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei
soci cooperatori interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengono a
trovarsi in una delle situazione di incompatibilità previste dal precedente art.
7, di quelli che cessano l'attività o trasferiscano l'impresa fuori dalla zona
di attività del Consorzio.
Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso o decadenza, limitatamente al
socio cooperatore, ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se
deliberato tre mesi prima di questo o, se deliberato successivamente, con la
chiusura dell'esercizio successivo.
ART. 13
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del
socio cooperatore:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti
sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di due volte di seguito
alle assemblee regolarmente convocate;
c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni
sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso
la società;
d) che, senza giustificato motivo, dopo aver comunicato la propria disponibilità
in sede di partecipazione ad una gara di aggiudicazione rifiuti di eseguire il
lavoro affidatigli dal Consorzio relativo a tale gara;
e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste
dall'art. 9;
f) che svolga o tenti di svolgere attività contraria agli interessi sociali;
g) che rifiuti di usufruire delle attività di servizio rese dal Consorzio e per
le quali si sia precedentemente impegnato;
h) che venga condannato per sentenza penale irrevocabile per reati penali
infamanti;
L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci cooperatori.
Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al
Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
ART. 14
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono
essere comunicate ai soci cooperatori destinatari mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno.
I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del
Consiglio potranno proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione.
ART. 15
I soci cooperatori receduti, decaduti ed esclusi hanno soltanto il diritto al
rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte
aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazioni e
ristorni eventualmente compiuti a norma del successivo art. 23 del presente
statuto.
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La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo
scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa
operativo, e, comunque, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite
imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui
al precedente comma.
Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante al Consorzio fino a
concorrenza di ogni proprio eventuale credito, deve essere eseguito entro
centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi
eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel
quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.
ART. 16
In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso delle
azioni da lui effettivamente versate si matura nella misura e con le modalità
previste nel precedente articolo.
ART. 17
I soci cooperatori receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio
cooperatore defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno
della scadenza dei sei mesi indicati nel precedente art. 15.
Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla
richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio da cui risulti chi sono gli
eventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.
Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto
saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a riserva
legale.
ART. 18
In caso di recesso, decadenza o esclusione i diritti dei soci cooperatori e
degli eredi per quelli defunti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza,
saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea.
TITOLO V
SOCI SOVVENTORI
ART. 19
Possono essere ammessi al Consorzio soci, denominati "soci sovventori", che
investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni
istituzionali di questa.
Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che quelle giuridiche.
I conferimenti effettuati dai "soci sovventori", rappresentati da azioni
nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori
destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento
aziendale di cui al precedente art. 5.
L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata
con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere
stabiliti:
a) l'importo complessivo dell'emissione;
b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi
attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può
essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai
soci cooperatori;
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d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio
sovventore può esercitare la facoltà di recesso.
La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono
attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.
L'ammissione del "socio sovventore" è deliberata dal Consiglio di
Amministrazione.
A ciascun "socio sovventore" non potranno essere attribuiti più di cinque voti,
qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.
Il numero complessivo dei voti attribuiti ai "soci sovventori" deve essere tale
da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla
base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai "soci cooperatori" e ai
"soci sovventori".
L'esercizio del diritto di voto del "socio sovventore" spetta a colui che, alla
data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno dieci (10)
giorni.
Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale,
eventualmente rivalutato a norma dell'art. 23 di questo statuto.
Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei "soci sovventori" potrà essere
maggiorato, rispetto a quello dei "soci cooperatori", nella misura massima
consentita dalla legge.
I "soci sovventori" persone fisiche e i rappresentanti dei "soci sovventori"
persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli
amministratori deve comunque essere costituita da "soci cooperatori".
La trasferibilità delle azioni nominative dei "soci sovventori" è subordinata al
gradimento del Consiglio di Amministrazione.
In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei "soci sovventori" hanno
diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei "soci cooperatori".
In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale
dei "soci sovventori" sarà ridotto dopo quello dei "soci cooperatori".
Il rapporto con i "soci sovventori" sarà disciplinato, in conformità alla
normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea
ordinaria dei soci.
I "soci sovventori" sono obbligati:
1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini
previsti dal regolamento interno;
2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi
applicabili.
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si
applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili
con la natura del rapporto.
Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le
cause di incompatibilità.
Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del
codice civile.
Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il
termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di
emissione delle azioni, a norma della precedente lettera d), del presente
articolo.
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In questo caso, come in caso di scioglimento del Consorzio, il rimborso potrà
avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato. Nel caso
di liquidazione del Consorzio, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di
prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.
POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA
ART. 20
Il Consorzio, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può
emettere "azioni di partecipazione cooperativa", anche al portatore se
interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella
ripartizione degli utili.
Le "azioni di partecipazione cooperativa" possono essere emesse a norma di
legge, per un ammontare superiore al valore contabile delle riserve indivisibili
o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato
presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
Le "azioni di partecipazione cooperativa" devono essere offerte in opzione, in
misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti del
Consorzio, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla
legge per i "soci cooperatori".
All'atto dello scioglimento della società consortile cooperativa le "azioni di
partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del
capitale, sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta
riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa", se
non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle
altre azioni o quote.
La regolamentazione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà
disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito
regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. I possessori di azioni
di partecipazione cooperativa sono obbligati:
1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini,
previsto dal regolamento interno;
2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad
essi applicabili.
TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE
ART. 21
Il patrimonio sociale del Consorzio è costituito:
a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è costituito da
un numero illimitato di azioni ciascuna di valore nominale euro cento e
centesimi zero (euro 100,00);
b) dal capitale sociale dei "soci sovventori" di cui al precedente art. 19,
rappresentato da azioni nominative ciascuna del volare nominale di euro cento e
centesimi zero (euro 100,00) destinato allo sviluppo tecnologico o alla
ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 5;
c) dal capitale costituito dall'ammontare delle "azioni di partecipazione
cooperativa" ciascuna del valore nominale di euro cento e centesimi zero (euro
100,00);
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d) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui
all'art. 23, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o
esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;
e) da eventuali riserve straordinarie;
f) da qualunque liberalità che pervenisse al Consorzio per essere impiegata al
fine del raggiungimento degli scopi sociali;
g) dal fondo di riserva indivisibile di cui alla legge 904/77 art. 12.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e
conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente
assegnate.
Le riserve sono indivisibili e non possono essere divisi fra i soci sia durante
la vita sociale che all'atto del suo scioglimento.
ART. 22
Le azioni sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a
vincoli nè essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di
Amministrazione, e si considerano vincolate a favore del Consorzio a garanzia
dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con il
medesimo.
Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne
comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al
socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso
tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni ed il Consorzio
deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per
divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione deve essere
motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.
ART. 23
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di
ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione
del bilancio, secondo le disposizioni di legge.
Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati
separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse
gestioni mutualistiche.
Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di
prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.
Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in
particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione
nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità
con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella
suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle
deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione
entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la
società consortile è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato e
comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed
all'oggetto del Consorzio, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale.
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Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della
scadenza dei novanta (90) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale,
dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente
necessario il prolungamento del termine fino a centottanta (180) giorni.
Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella
relazione sulla gestione.
Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle
cooperative a mutualità prevalente.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto
destinandolo:
1) una quota non inferiore al trenta per cento (30%) al fondo di riserva legale,
2) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e per lo sviluppo della
cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
3) un'eventuale quota da distribuire a soci cooperatori e sovventori e ai
possessori di "azioni di partecipazione cooperativa", al quale dividendo, in
misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per la
sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, ragguagliato al capitale
effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;
4) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e
versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei
requisiti mutualistici ai fini fiscali;
5) un'eventuale quota da ripartire come ristorno nel rispetto dei limiti e delle
modalità previste dall'ultimo comma del presente articolo;
6) quanto residua al fondo di riserva straordinaria.
Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei
requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'assemblea ha sempre la facoltà di
deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva
indivisibili.
L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo
amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei
limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente. Il ristorno è
ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità
degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti da apposito
regolamento. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun
socio:
a) in forma liquida;
b) mediante aumento gratuito del numero delle azioni sottoscritte e versate.
TITOLO VII
ORGANI SOCIALI
ART. 24
Sono organi della società:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio Sindacale;
d) l'Assemblea Speciale dei possessori delle azioni di partecipazione
cooperativa.
ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 25
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
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L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente
l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza
(nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della
prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno
ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra
loro:
a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici
giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
b) pubblicazione su uno dei seguenti quotidiani: "La Sicilia", "Il Giornale di
Sicilia", "La Gazzetta del Sud", almeno quindici giorni prima di quello fissato
per l'adunanza;
c) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto
ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante
dal libro soci.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa
validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con
diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di
controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle
deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo
non presenti.
Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella
obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di
pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle
assemblee.
L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi (120)
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel
precedente articolo 23 per l'approvazione del bilancio di esercizio.
L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione
lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle
materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che esprimano almeno
un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sessanta (60)
giorni dalla data della presentazione della richiesta.
La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali
l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla
base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
ART. 26
L'assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di
Amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio
preventivo;
2) determina il periodo di durata del mandato ed il numero dei componenti il
Consiglio di Amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;
3) determina l'eventuale misura dei gettoni di presenza da corrispondersi agli
amministratori per la loro attività collegiale;
4) nomina, se obbligatorio per legge e se ritenuto comunque opportuno, i
componenti il Collegio Sindacale, elegge tra questi i presidente e fissa i
compensi loro spettanti, delibera l'eventuale revoca;
5) conferisce e revoca, sentito il Collegio Sindacale se nominato, l'incarico di
controllo contabile ex articolo 2409 quater del codice civile, secondo quanto
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previsto nel successivo art. 36 del presente statuto e determina il
corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
6) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze
previste per l'assemblea straordinaria;
7) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci e del
soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis c.c., se nominato;
8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di
Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in
occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte
dell'interessato di pronuncia delibera l'esclusione del socio;
9) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o
all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 del presente statuto approvandone
annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione,
previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di "azioni di
partecipazione cooperativa";
10) delibera su tutti gli altri soggetti attinenti alla gestione sociale
riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame
dagli amministratori.
L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce
per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sostituzione e
determinazione dei poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente
attribuita dalla legge alla sua competenza.
ART. 27
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è
regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno
dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è
regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o
rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza
assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che
sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza
diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
ART. 28
Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano o
per divisione, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
ART. 29
Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci cooperatori che risultano iscritti
nel libro dei "soci cooperatori" da almeno tre mesi, ed i "soci sovventori" che
risultano iscritti nel libro dei soci sovventori da almeno dieci giorni e che
non siano in mora nei versamenti delle quote e/o azioni sottoscritte.
Ciascun "socio cooperatore" ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota
sottoscritta.
Ciascun "socio sovventore" avrà diritto ad un numero di voti differenziato a
seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal
regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.
Il "socio sovventore" persona giuridica delegherà all'assemblea propri
rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha
nominati.
I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente
all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro
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socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore,
che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante
delega scritta. Ciascun socio può rappresentare non più di un altro socio. Le
deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra
gli atti sociali.
La Lega Nazionale delle cooperative, la Confederazione nazionale
dell'Artigianato e le loro articolazioni periferiche regionali e provinciali cui
la cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentati ai lavori
dell'assemblea, senza diritto al voto.
ART. 30
L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o
impedimento, dal Vice Presidente o da persona designata dall'assemblea stessa.
L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno due scrutatori.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal
segretario.
Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta
l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed
accerta i risultati delle votazioni.
Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un notaio.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 31
Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre (3) a sette (7) consiglieri.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra
le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica da uno a tre esercizi, secondo la
decisione di volta in volta presa dall'Assemblea dei soci, in ogni caso gli
amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.
Spetta all'assemblea determinare gli eventuali gettoni di presenza dovuti per la
loro attività collegiale.
Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il
compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici
incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice
Presidente, può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle
proprie attribuzioni ad uno degli amministratori oppure ad un comitato
esecutivo. In ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle
materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di
ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui
rapporti mutualistici con i soci.
Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo,
ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia
adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio
di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, con la periodicità di
centoventi (120) giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro
dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
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Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta
l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della
società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari
della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi
delegati, il generale andamento della gestione.
Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun
amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio
siano fornite informazioni relative alla gestione della società. Il Consiglio di
Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia
materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due
consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre giorni
dall'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo di messo, in modo che i consiglieri e
i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori
in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Le votazioni sono palesi, sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche
solo da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano
interessati sindaci ed amministratori o il direttore oppure loro parenti od
affini fino al terzo grado.
La parità di voti, importa la reiezione della proposta.
Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria della società, salva la necessaria
autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel
rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti
del codice civile in materia di mutualità prevalente.
Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio
Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una
determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini,
l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì
astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di
Amministrazione.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di
Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la
società dell'operazione.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in
conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta
(90) giorni dal Collegio Sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti;
possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro
diritti.
Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio,
devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del
codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento
dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con
riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
ART. 32
In caso di mancanza di uno o più amministratori, il consiglio provvede a
sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la
maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori nominati dall'assemblea.
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ART. 33
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma
sociale. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche
amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,
rilasciandone liberatoria quietanza.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e
passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e
amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del
giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle
materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni
spettano al Vice Presidente.
COLLEGIO SINDACALE
ART. 34
Il Collegio Sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri
effettivi e di due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.
Il Presidente del Collegio è nominato dall'assemblea.
I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della
carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal
momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
ART. 35
Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato
dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Il Collegio Sindacale esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto
dall'articolo 2409 bis, terzo comma, codice civile.
Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta (90) giorni e delle riunioni del
Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.
Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della
maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle
assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori,
il Collegio Sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni
prescritte dalla legge.
Può altresì, previa comunicazione al presidente del Consiglio di
Amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo
incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente
necessità di provvedere.
I Sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono
indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice
civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo
mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai
sensi dell'articolo 2513 del codice civile.
I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di
ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni
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ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi
nell'apposito libro.
La denunzia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere
promossa da almeno un decimo dei soci.
CONTROLLO CONTABILE
ART. 36
Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di
revisione.
L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il
Collegio Sindacale, ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo
spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata
dell'incarico.
L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
dell'incarico.
Nel caso di società di revisione i requisiti di eleggibilità, compatibilità e
qualificazione professionale previsti dal presente articolo si applicano con
riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.
Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:
1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la
regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle
scritture contabili dei fatti di gestione;
2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato
corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti
eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul
bilancio consolidato, ove redatto.
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del codice civile, l'assemblea
potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia
nominato.
ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI
PARTECIPAZIONE COOPERATIVA
ART. 37
L'assemblea speciale dei possessori delle "azioni di partecipazione
cooperativa", per la quale valgono, ove compatibili, le norme fissate per le
assemblee ordinarie dei soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione
della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritenga necessario o
quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei possessori di titoli nominativi.
L'assemblea, in particolare:
- delibera in materia di rappresentante comune, di pregiudizio dei diritti ed,
in genere, circa gli interessi della categoria
- delibera sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese
necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi
pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.
Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti; può
inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà impugnativa; deve
provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare
gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa
nei rapporti con la società consortile.
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TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
ART. 38
Il Consorzio si scioglie per le cause previste dalla legge.
Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne
daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso
l'ufficio del Registro delle Imprese.
Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento del Consorzio o deliberato
lo scioglimento dello stesso, l'assemblea, con le maggioranze previste per le
modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso
di pluralità di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la
rappresentanza della società consortile;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei
liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di
rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli
atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo
esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili
per la liquidazione del Consorzio.
Il Consorzio potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione,
occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera
dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto
costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni
riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.
In caso di scioglimento del Consorzio vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero
patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, dedotti nell'ordine:
a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi
eventualmente maturati;
b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente
rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
c) il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori, eventualmente
rivalutate e i dividendi eventualmente maturati.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 39
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di
Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli
successivamente all'approvazione dei soci cooperatori riuniti in assemblea.
ART. 39
Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 21, 23 e 38 sono inderogabili e
devono essere di fatto osservate.
ART. 40
Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme, del vigente
Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.
IN PRIMO PIANO
13/01/2010
IMPORTANTE TRAGUARDO PER IL C.A.E.C. DI COMISO
Con grande soddisfazione del Presidente Biagio Fortunato e del Direttore Sebastiano Caggia, il C.A.E.C. Soc.Coop. di Comiso ha ottenuto la nuova attestazione SOA per le categorie OG1 (edilizia) e OG2 (restauro), .......
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